Il Consiglio federale rafforza il volontariato giovanile
Il Codice delle obbligazioni (CO) prevede che i datori di lavoro concedano ai loro dipendenti, sino ai 30 anni compiuti, un congedo giovanile non retribuito della durata massima complessiva di una settimana di lavoro, a condizione che tale congedo sia utilizzato per svolgere un’attività giovanile non retribuita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale. Il Consiglio federale intende ora aumentare anche la durata del congedo giovanile a un massimo di due settimane all’anno. Dato che, in linea di principio, il personale comunale non è sottoposto al CO i comuni, in qualità di datori di lavoro, non sono direttamente interessati da questa modifica. L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) attribuisce tuttavia grande importanza al volontariato: molte organizzazioni (giovanili) non potrebbero esistere senza l’impegno volontario. Per tale motivo l’ACS accoglie con favore la modifica prevista al Codice delle obbligazioni.
Presa di posizione (in tedesco)