Statuto di protezione S: ai comuni serve sicurezza di pianificazione e sostegno
Il Consiglio federale intende disciplinare il futuro dello statuto di protezione S per le persone rifugiate provenienti dall’Ucraina. Inoltre, a partire da marzo 2027, cinque anni dopo l’inizio della guerra di aggressione russa, sarà necessario disciplinare il passaggio dallo statuto di protezione S al permesso di dimora B. A tal fine, il Consiglio federale ha ora posto in consultazione un progetto. L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) approva l’avanzamento di questi lavori, che hanno anche ripercussioni concrete sui processi di preventivazione e pianificazione di numerosi comuni.
In assenza di realistiche prospettive di un imminente cessate il fuoco in Ucraina e in linea con la politica dell’UE, l’ACS condivide la posizione del Consiglio federale di mantenere lo statuto di protezione S anche oltre il mese di marzo 2027. Poiché, a partire da marzo 2027, le prime persone rifugiate avranno soggiornato in Svizzera per cinque anni, esse avranno diritto a un permesso di dimora B di durata limitata (o, in casi di rigore: di durata illimitata). Ciò comporterà, se necessario, il diritto di beneficiare di un sostegno più ampio in materia di aiuto sociale. Poiché il Parlamento, nell’ambito del pacchetto di sgravio 27, ha inoltre ridotto i sussidi federali nel settore dell’asilo, i cantoni e i Comuni dovranno far fronte a considerevoli costi supplementari.
Nella sua presa di posizione sul futuro dello statuto di protezione S, l’ACS richiama in particolare l’attenzione sui seguenti punti:
- Aiuto sociale: Le persone ucraine con statuto di protezione S ricevono attualmente prestazioni di aiuto sociale inferiori rispetto a quelle riconosciute alla popolazione indigena. Se, allo scadere di cinque anni, otterranno un permesso di dimora, avranno diritto a prestazioni di aiuto sociale di un livello paragonabile a quello riconosciuto alle altre persone autorizzate a soggiornare in Svizzera. Di conseguenza, a partire da marzo 2027, i costi per l’aiuto sociale da destinare alle persone provenienti dall’Ucraina dovrebbero aumentare in misura significativa e costante per i Comuni e i cantoni. L’ACS accoglie pertanto con favore il fatto che la Confederazione intenda concedere ai cantoni un margine di manovra maggiore nella definizione delle prestazioni di aiuto sociale. Nel contempo, chiede che la Confederazione partecipi almeno in parte alla copertura dei costi supplementari. Questo riguarda non solo i costi dell’aiuto sociale in quanto tali, ma anche altri compiti comunali quali l’alloggio, l’istruzione e l’integrazione.
- Domande per casi di rigore: L’ACS si pronuncia a favore del fatto che soltanto le persone che esercitano un'attività lucrativa e la cui famiglia nucleare non dipende dall’aiuto sociale soddisfino i requisiti per essere considerate un caso di rigore e ottenere quindi un permesso di dimora di durata illimitata. Poiché i Comuni, a fronte della loro vicinanza alle persone interessate, sono nella posizione migliore per valutare la situazione individuale, dovrebbero essere coinvolti nell’esame delle domande per casi di rigore.
- Limitazione dell'accesso allo statuto di protezione S: Attualmente l’UE sta discutendo la possibilità di limitare l’accesso alla protezione temporanea per gli uomini ucraini soggetti all’obbligo di prestare servizio militare. L’ACS condivide la posizione del Consiglio federale secondo cui la Svizzera dovrebbe, se necessario, adeguare rapidamente la propria prassi a quella dell’UE, al fine di sgravare le autorità svizzere.
Presa di posizione (in tedesco, in francese)
